RISCHIO CANCEROGENO, MUTAGENO e REPROTOSSICO (CMR)

La valutazione del rischio CMR riguarda gli agenti Cancerogeni, Mutageni e Reprotossici. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 135/2024, le sostanze reprotossiche sono state equiparate ai cancerogeni, introducendo nuovi obblighi di monitoraggio (UNI EN 689:2019), sorveglianza sanitaria e tenuta del registro degli esposti.

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Nei diversi contesti industriali l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni e alle sostanze reprotossiche (ed il conseguente rischio), si può presentare:

  • a causa delle sostanze e prodotti chimici utilizzati (ad esempio nei settori agricolo, chimico/farmaceutico, cosmetico, in alcuni ambiti del settore metalmeccanico quali attività di verniciatura ecc.);
  • come esposizione ad agenti generati come sottoprodotti del processo produttivo (sono esempi caratteristici: nichel e cromo esavalente nelle attività di saldatura; formaldeide e benzene a seguito di combustione; silice libera cristallina nella lavorazione di molte pietre naturali ecc.)

 

La valutazione del rischio cancerogeno mutageno e reprotossico

Il rischio cancerogeno mutageno e reprotossico è regolato dal D. Lgs. 81/08 al Titolo IX, Capo II.

È fatto obbligo al datore di lavoro di valutare il rischio da esposizione (sia inalatoria che cutanea) dei lavoratori ad agenti classificati, secondo le norme vigenti (le quali sono in costante evoluzione e aggiornamento), come cancerogeni e/o mutageni.

L’esposizione più frequente e più difficile da controllare nei luoghi di lavoro è quella di tipo inalatorio (vapori o polveri che si liberano in atmosfera durante le lavorazioni e possono essere inalate dai lavoratori). A livello operativo, la procedura di valutazione dell’esposizione inalatoria è regolata dalla norma UNI EN 689:2019.

Pageambiente effettua campionamenti personali e ambientali per la verifica dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e/o mutageni e la conseguente valutazione del rischio.

La valutazione del rischio cancerogeno e mutageno deve essere effettuata ad intervalli regolari, con cadenza almeno triennale prendendo in considerazione:

  • i prodotti utilizzati, la composizione, lo stato fisico, la quantità e le modalità d’uso, al fine di valutare la potenziale presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni e la tipologia dell’eventuale esposizione;
  • le attività e lavorazioni eseguite, la loro frequenza e durata, al fine di determinare eventuali sottoprodotti cancerogeni/mutageni delle lavorazioni;
  • le condizioni del luogo di lavoro: disposizione delle postazioni, presenza dei DPC, possibili interazioni fra le postazioni di lavoro, corretta pulizia e manutenzione delle postazioni;
  • organizzazione della giornata lavorativa: durata dei turni, delle pause, presenza ed utilizzo dei DPI.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro si deve impegnare ad eliminare o ridurre le cause di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni, ogniqualvolta si determina una esposizione dei lavoratori a tali agenti.

In ordine di priorità deve:

  • eliminare l’agente cancerogeno o mutageno rilevato, mediante modifica del processo produttivo o sostituzione delle sostanze utilizzate con altre non pericolose;
  • se i processi o le sostanze non possono essere modificate, eliminare l’esposizione mediante l’utilizzo di un sistema chiuso per svolgere la lavorazione (se tecnicamente possibile);
  • ridurre il livello di esposizione mediante l’utilizzo di DPC quali aspirazioni (possibilmente localizzate: cappe, banchi aspirati ecc.);
  • dotare i lavoratori di tutti i DPI necessari ad eliminare, o quantomeno ridurre, l’esposizione.

Il rischio da esposizione a sostanze reprotossiche

Il concetto di reprotossico si estende a tutte quelle sostanze che hanno effetti negativi sul sistema riproduttivo di donne e uomini tali da compromettere la fertilità e causare aborti spontanei, malformazioni o ritardi nello sviluppo del feto.

Classificazione delle sostanze reprotossiche

La classificazione di queste sostanze segue i criteri contenuti nel REACH (CE numero 190/2006) e nel CLP(Regolamento CE numero 1272/2008): il parametro di riferimento è il livello di pericolosità ovvero la gravità degli effetti sulla salute delle persone.

Le categorie di pericolo individuate sono due: 1A e 1B.

Si distinguono inoltre le sostanze reprotossiche prive di soglia, ovvero quelle che non presentano un livello di esposizione sicuro, e quelle con valore soglia che lo hanno e per le quali il rischio è adeguatamente contenuto.

 

D.Lgs. 135/2024: nuovi obblighi per le sostanze reprotossiche

L’entrata in vigore del D.Lgs. 135/2024 ha segnato una svolta: le sostanze reprotossiche (Cat. 1A e 1B) sono ora equiparate agli agenti cancerogeni e mutageni.

Questo significa che il datore di lavoro non può più limitarsi a una valutazione generica, ma deve applicare una rigorosa gerarchia di prevenzione:

  1. sostituzione obbligatoria: la prima misura da adottare è la sostituzione della sostanza reprotossica con un’alternativa non pericolosa;
  2. ciclo chiuso: se la sostituzione non è tecnicamente possibile, il processo deve avvenire obbligatoriamente all’interno di un sistema chiuso;
  3. riduzione al minimo: solo se le prime due opzioni sono impraticabili, si procede alla riduzione dell’esposizione al livello più basso possibile, tramite aspirazioni localizzate e DPI.

Le novità procedurali introdotte sono:

  • Registro degli Esposti: obbligo di iscrizione per i lavoratori con rischio non irrilevante;
  • Sorveglianza Sanitaria: mirata alla tutela della fertilità e della prole;
  • Conservazione Dati: le cartelle sanitarie per i reprotossici vanno conservate per almeno 5 anni dalla cessazione dell’esposizione (mentre restano 40 anni per cancerogeni e mutageni).

Consulta il documento per conoscere l’elenco aggiornato delle sostanze reprotossiche

FAQ: Le novità del D.Lgs. 135/2024 sulle Sostanze Reprotossiche

Ecco le risposte alle domande più frequenti poste dalle aziende:

1. Cosa cambia concretamente per le aziende con il D.Lgs. 135/2024?

La novità principale è l’estensione delle tutele previste per gli agenti cancerogeni e mutageni anche alle sostanze reprotossiche (categorie 1A e 1B). Queste sostanze, che possono compromettere la fertilità o causare danni al feto, ora richiedono misure di prevenzione molto più severe, tra cui l’obbligo di sostituzione o l’uso di sistemi chiusi.

2. Quali sono le sostanze reprotossiche più comuni in azienda?

Tra le sostanze ora soggette a una sorveglianza più stretta figurano il Piombo (e i suoi composti), alcuni solventi organici, plastificanti (come i ftalati) e determinati pesticidi. Molte di queste sostanze sono utilizzate nei settori della verniciatura, della produzione di batterie, della lavorazione dei metalli e nell’industria chimica-farmaceutica.

3. È obbligatorio istituire il Registro degli Esposti per i reprotossici?

Sì. Qualora la valutazione del rischio evidenzi un’esposizione “non irrilevante” a sostanze reprotossiche, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di istituire e aggiornare il Registro degli Esposti, analogamente a quanto già previsto per i cancerogeni. Il registro deve essere trasmesso periodicamente all’INAIL e all’ASL competente.

4. Per quanto tempo vanno conservate le cartelle sanitarie?

Esiste una differenza importante introdotta dal decreto:

  • agenti cancerogeni e mutageni: la cartella sanitaria e di rischio va conservata per almeno 40 anni dalla cessazione dell’esposizione;
  • agenti reprotossici: la conservazione è ridotta a un periodo di almeno 5 anni dalla cessazione dell’esposizione.

5. Posso limitarmi a fornire i DPI per proteggere i lavoratori dai reprotossici?

No. La normativa impone una gerarchia di prevenzione rigida:

  • sostituzione della sostanza con una non pericolosa;
  • utilizzo di un sistema a ciclo chiuso (se la sostituzione è impossibile);
  • solo come ultima risorsa, riduzione dell’esposizione tramite DPC (aspirazioni) e DPI (maschere, guanti), validando l’efficacia tramite campionamenti secondo UNI EN 689:2019.

6. Il Piombo è coinvolto nel nuovo decreto?

Certamente. Il D.Lgs. 135/2024 ha aggiornato i Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) e i limiti biologici per il Piombo, rendendo più stringenti i controlli sanitari sui lavoratori esposti.

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