Formazione sicurezza sul lavoro: arriva la bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni 2024

In seguito all’approvazione della bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni 2024 lo scorso Maggio andremo a descrivere le principali differenze rispetto ai precedenti accordi stipulati nel 2012.

Il presente accordo punta a migliorare la formazione sulla sicurezza sul lavoro attraverso:

  • L’uso di contenuti formativi standardizzati e sempre aggiornati;
  • La Certificazione obbligatoria per tutti gli enti formativi;
  • L’aggiornamento periodico obbligatorio;
  • Requisiti più rigidi per coloro che fanno formazione.

Restiamo in attesa dell’approvazione e della pubblicazione dell’accordo definitivo.

Nuove metodologie per la costruzione del piano formativo per la sicurezza sul lavoro

Secondo il nuovo Accordo le esigenze formative devono derivare dall’attività di analisi e valutazione dei rischi.

Attraverso il DVR infatti è possibile reperire informazioni utili come l’esito delle valutazioni eseguite nel corso del tempo, i risultati raggiunti tramite i corsi di formazione ed aggiornamento, gli infortuni che è stato possibile evitare attraverso la maggiore consapevolezza dei pericoli raggiunta attraverso la formazione e molto altro ancora.

Le fasi da seguire per l’organizzazione del piano formativo seguono il noto Ciclo di Deming che prevede di pianificare, fare, verificare ed agire.

LA FASE DI PIANIFICAZIONE

È necessario individuare gli obiettivi che si intende raggiungere con la formazione tenendo in considerazione i ruoli ricoperti dai lavoratori e i processi lavorativi svolti quotidianamente.

LA FASE DI FARE E VERIFICARE

La fase dell’agire corrisponde al momento in cui viene erogato il corso, mentre il terzo step è quello della verifica e del monitoraggio della formazione.
Per un controllo efficace ed efficiente l’Accordo introduce un sistema di valutazione che ha l’obiettivo di valutare le nuove conoscenze e competenze acquisite.

LA FASE DI VALUTAZIONE

Il nuovo sistema di valutazione della formazione prevede misurazioni oggettive dei risultati raggiunti attraverso simulazioni, prove pratiche, test e colloqui con i lavoratori.

LA FASE DELL’AZIONE

In funzione dei risultati ottenuti durante la precedente fase, vengono adottati interventi migliorativi sui processi formativi.

Le novità per la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori

La principale novità in materia riguarda la presenza di soggetti formatori autorizzati e l’introduzione dell’obbligo di verifica dell’apprendimento.
Non sono state introdotte novità rispetto alla durata dei corsi di formazione che restano:

  • Corso di 4 ore per la formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a basso rischio;
  • Corso di 8 ore per la formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a medio rischio;
  • Corso di 12 ore per la formazione specifica dei lavoratori nelle aziende ad alto rischio.

Le classi di rischio continuano ad essere individuate mediante codice ATECO 2007 dell’azienda.

Le novità per la formazione e l’aggiornamento dei preposti

Come per i lavoratori, anche i corsi di formazione ed aggiornamento dei preposti dovranno prevedere una verifica finale di apprendimento.
Potranno partecipare ai corsi di formazione soltanto coloro che hanno frequentato corsi di formazione ed aggiornamento specifici per lavoratori.

La durata minima del corso passa da 8 a 12 ore; l’aggiornamento ha periodicità biennale ed una durata minima di 6 ore.
Tutti i preposti che hanno svolto il corso base o di aggiornamento da più di 2 anni sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento entro 12 mesi successivi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

 

Le novità per la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti

La durata del corso di formazione passa da 16 a 12 ore con l’introduzione di un nuovo modulo CANTIERI della durata di 6 ore per coloro che lavorano presso cantieri mobili e temporanei.

Non sono state introdotte modifiche ai corsi di aggiornamento che restano della durata di 6 ore e con una frequenza quinquennale.

 

Le novità per la formazione e l’aggiornamento del datore di lavoro

La durata del corso di formazione per il datore di lavoro passa a 16 ore e prevede due moduli, uno di carattere giuridico-normativo e uno di carattere organizzativo. È valido il modulo CANTIERI della durata di 6 ore per i datori di lavoro di imprese affidatarie di cantieri temporanei e mobili.

I datori di lavoro devono svolgere la formazione entro due anni dall’entrata in vigore dell’accordo; il corso di aggiornamento avrà durata minima di 6 ore e periodicità quinquennale.

Per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di DL SPP è previsto:

  1. Un modulo comune di 8 ore a prescindere dal settore di appartenenza;
  2. Moduli tecnici integrativi specifici:
    1. Modulo integrativo 1 (A): agricoltura, silvicoltura, zootecnica (16 ore);
    2. Modulo integrativo 2 (A): pesca (12 ore);
    3. Modulo integrativo 3 (F): costruzioni (16 ore);
    4. Modulo integrativo 4 (C): chimico, petrolchimico (16 ore).

Le novità per la formazione e l’aggiornamento di RSPP e ASPP

La bozza di Accordo non introduce particolari novità rispetto all’accordo Stato Regioni attualmente in vigore (7/7/2016).
Confermata la struttura divisa in 3 moduli (A e B valido per tutti e C specifico); nessun cambiamento sulle unità didattiche.

Ci sono modifiche ai moduli B di specializzazione che diventano 5; non cambiano gli obblighi quinquennali di aggiornamento: 40 ore per gli RSPP e 2 ore per l’ASPP.

Non appena l’Accordo Stato Regioni 2024 sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà nostra premura pubblicare tutti gli aggiornamenti ufficiali.

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